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Progetto Giustizia mite
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La Giustizia dal volto mite

 

Il Decreto legislativo 28 Agosto 2000 n. 274 costituisce un punto di partenza molto importante per quella che andremo a definire la Mediazione penale.

All’Art. 29 comma 4, infatti, tale norma prevede espressamente, nell’ambito di un procedimento penale ed esclusivamente per quanto afferisce i reati perseguibili a querela, la possibilità dell’esperimento di un tentativo di conciliazione da effettuarsi su invito del Giudice, il quale, qualora ne ravvisi l’utilità, può rinviare il processo per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi dell’attività di centri o strutture, pubbliche o private, presenti sul territorio.

 

Siamo in presenza di una forma di Giustizia non di natura retributiva, la quale, per sua intrinsecità, assume quale oggetto dell’azione giudiziaria il reato e quale finalità l’accertamento della colpevolezza con la giusta punizione del reo, al quale verrà comminata una pena proporzionata alla gravità del reato.

Siamo, per contro, in presenza di una forma di Giustizia riparativa, totalmente antitetica rispetto alla precedente, che sia in grado di offrire al reo la possibilità di riparare il danno cagionato alla vittima e favorirne la reintegrazione nella comunità.

 

La Giustizia riparativa non assume, quale obiettivo, la punizione del reo, ma prende in particolare considerazione i danni provocati alla vittima in conseguenza del reato ed ha come obiettivo la rimozione di tale conseguenza attraverso l’attività riparatrice intrapresa dall’autore del reato; in tale congerie, particolare valore assumono le parti, aggressore e vittima, mentre un ruolo fondamentale è ricoperto da una figura terza ed imparziale: il Mediatore.

 

Nella mediazione penale i due protagonisti, vittima e reo, diventano gli artefici principali del processo, in quanto, attraverso tale istituto, la vittima può far emergere in piena libertà i propri bisogni ed interessi effettivi ed il reo ha modo di porre rimedio concreto al delitto commesso, tramite l’azione riparativa che intraprenderà a favore della vittima.

 

 

La Mediazione penale  è una modalità di gestione autonoma dei conflitti


 
Obiettivi della Mediazione sono:   

 

1- il raggiungimento di un accordo tra le parti;

2- la possibilità, per il reo, di assumersi le responsabilità;

3- l'occasione, per la vittima, di esprimere i propri sentimenti, le

proprie sofferenze e le paure e di poter fruire di un’occasione

di scambio e di confronto.


Principi su cui si fonda la Mediazione Penale

 

La Giustizia Riparativa si fonda su alcuni principi cardine:

 

1= Riappropriazione del processo da parte dei due attori principali, ovvero la vittima ed il reo;

2= La rivalutazione della vittima all’interno del processo: è la vittima, infatti, che decide le modalità attraverso le quali si considera adeguatamente risarcita in senso morale e materiale;

3= L’affermazione di un nuovo concetto di responsabilità da parte dell’autore del reato nei confronti della vittima e che tenga conto non tanto della definizione del reato, bensì delle conseguenze;

4= L’inserimento di nuove figure professionali che possono prescindere da quelle deputate all’amministrazione della Giustizia;

5= Il recupero dell’amministrazione della Giustizia da parte della comunità.

 

 


 
Affidarsi al programma di Mediazione penale, significa diventare artefici dell’andamento del processo.

Su invito del Giudice le parti potranno avvalersi dell’opera di un Conciliatore professionista che le guiderà verso una soluzione condivisa della controversia.

Non sarà più una sentenza a decidere il Giudizio, ma saranno le parti, con l’ausilio del Mediatore a raggiungere un’intesa senza subire i traumi di una decisione giudiziale.


 Perché mediare?

 

1– per i tempi rapidissimi della procedura

2– per la possibilità di trovare un valido accordo

3– per evitare l'alea di una sentenza

4– per regolamentare i rapporti futuri

5– per i costi estremamente ridotti

                                                                                                                                                

 

 
DECRETO LEGISLATIVO28 agosto 2000 n. 274
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2000 n. 234 - S.O. n. 166 )

CAPO IV

Giudizio

Art. 29

Udienza di comparizione

 

4= Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.

 

5= In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all'articolo 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela

 

 

 
 
In ossequio alla su esposta norma, il Giudice di Pace, in ogni fase del Giudizio, qualora ravvisi la possibilità che le parti possano addivenire ad un accordo conciliativo, rinvia l’udienza per un periodo non superiore a sessanta giorni e le invita ad esperire un tentativo di conciliazione innanzi ad un Organismo, pubblico o privato, presente sul territorio.

Questa è la previsione contenuta nel testo dell’Art. 29 comma 4 del D.Lgs. 274/2000, il quale conferisce al Giudice che ne ravvisi l’opportunità e/o l’utilità, finalizzata alla conciliazione, la facoltà di invitare le parti a tentare l’esperimento di una Mediazione innanzi ad un Organismo – pubblico o privato – presente sul territorio.

Nella pratica, tale previsione normativa trova applicazione laddove il Giudice, dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione endoprocessuale obbligatorio, assuma il convincimento che le parti possano trovare autonomamente una soluzione alla controversia tramite un negoziato, professionalmente assistito da un terzo imparziale, adeguatamente formato, totalmente svincolato dall’attività giurisdizionale e svuotato di ogni potere decisionale.

Il D.Lgs. ha indubbiamente introdotto una nuova concezione della Giustizia, una Giustizia non più rigidamente e rigorosamente retributiva, ma una Giustizia più snella, più vicina alle parti, al reo e, soprattutto alla vittima, una Giustizia tesa a recepire le effettive istanze delle parti e a soddisfarle, una Giustizia, insomma, dal volto mite.

“Le nuove disposizioni in tema di competenza del Giudice di Pace, introdotte dal D.Lgs 274/2000, sono ispirate ad un nuovo modello di giustizia penale dal volto mite, che mira esplicitamente alla conciliazione tra le parti come strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti. In tale contesto normativo, il compito affidato dalla norma ai centri e strutture va individuato nell’ottica di assoluta e generale semplificazione che ispira l’intero D.Lgs. 274/2000, potendosi concludere che il ricorso alla conciliazione mira a realizzare un momento di ulteriore semplificazione, a vantaggio delle parti in contesa e dell’interesse in generale”.

(Dott.ssa Giovanna C. De Virgiliis – Magistrato – Funzionario del Ministero della Giustizia)

 


Tecniche e metodi della Mediazione: Il VORP

Victim/Offender Reconciliation Project

“Lo spirito delle pratiche di mediazione  va individuato nel fatto che ad ogni gesto, ad ogni atto che provoca in altri sofferenza, dolore, può fare da contrappunto un “luogo” in cui tale dolore può essere detto e ascoltato, il  luogo della mediazione

                                                            (J. Morineau – Lo Spirito della Mediazione)

 

In Italia non abbiamo ancora assistito allo sviluppo di progetti o programmi ben definiti in ordine alla mediazione penale, in quanto il dettato normativo appena esaminato stenta a decollare, ciò perchè, con ogni probabilità, non si riesce ad effettuare un’efficace opera di divulgazione e diffusione della mediazione, che è e resta ancora pressocchè sconosciuta anche agli operatori del diritto, ovvero ad avvocati e finanche, spesso, a magistrati.

 

E’, per contro, da oltre trent’anni che oltreoceano si assiste a modelli di mediazione penale assumenti una valenza ed un’efficacia davvero notevoli con un’altissima percentuale di successo.

Tra questi programmi, strutturati modularmente, se ne è progressivamente affermato, partendo dal Canada e diffondendosi in maniera esponenziale, uno estremamente efficace, adottato da numerosi centri di mediazione: il VORP, ovvero il “Victim – Offender Reconciliation Project”, il Progetto di riconciliazione vittima – reo, nato in seguito all’esecuzione di una sentenza a carico di alcuni giovani dell’Ontario, autori di atti vandalici, che furono condannati non solo al pagamento di una multa ed al risarcimento economico del danno a favore delle vittime dei loro atti, ma si videro infliggere un’ulteriore ed inaspettata sanzione: incontrare le vittime di quegli atti da loro commessi al fine di spiegarne le motivazioni: tale forma riparativa generò il programma poi definito VORP, che successivamente trovò ampia applicazione nei processi di mediazione penale.
 

Il VORP prevede quattro step sillogistici, ben definiti e distinti, ma costituenti un’unica fattispecie attraverso la quale è possibile conseguire l’obiettivo prefissato.

Il VORP costituisce, tra i tanti adottati, uno dei metodi di Mediazione penale più diffusi ed efficaci, basandosi su uno schema fondato sulla possibilità di un incontro “faccia a faccia” tra vittima e autore del reato, alla presenza e con la facilitazione di un Mediatore professionalmente formato.

ADR Concilmed ha messo a punto, tra i primi in Italia, un programma di mediazione penale, denominato

 

Progetto Giustizia Mite

 

sviluppando una metodologia che, proposta ad alcuni Uffici Giudiziari, intende, rielaborando secondo propri canoni applicativi le fasi del VORP, fornire a tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo nel processo penale, uno strumento atto a deflazionare il contenzioso, favorire l’incontro tra vittima e reo e creare i presupposti affinchè, attraverso l’esposizione delle reciproche esigenze e delle eventuali problematiche, si possa pervenire all’accordo ripartivo che troverà la propria concretizzazione nella remissione di querela con conseguente accettazione della remissione stessa.

 

 
Nel VORP si possono distinguere quattro fasi:

 

 

                                Prima fase 

 
E’ quella in cui l’Organismo, in seguito all'invito rivolto dal Giudice alle parti di esperire un tentativo di conciliazione presso un Organismo abilitato, si occupa della “presa in carico”, della “selezione del caso” e, quindi, della sua “valutazione” per accertarsi che sia appropriato per la mediazione.

Se il caso viene accettato, l’Organismo procede al conferimento dell’incarico ad un Mediatore iscritto nel proprio “Albo dei Mediatori penali”, adeguatamente formato ed in possesso dei requisiti di cui al Regolamento di Mediazione penale.

                                                                                                                            

  

 
                                Seconda fase

 

 
 
La seconda fase è costituita dagli incontri preliminari disgiunti tra il Mediatore e la vittima, quindi tra il Mediatore e l’autore del reato.

Nel corso di tali incontri “disgiunti”:

 

ü  Viene presentato il programma;

ü  Viene esplicitato il ruolo del Mediatore, di ogni singolo partecipante e vengono illustrati i vantaggi di prestare il consenso all’intervento;

ü  Viene acquisito il consenso ad incontrarsi con l’altra parte;

ü  Viene ascoltata la versione dei fatti fornita da ognuna delle parti;

ü  Viene esplorata, con la vittima, la possibilità di un eventuale “accordo restituivo”, considerando, contestualmente, i danni subiti;

ü  Vengono presi accordi per l’incontro “congiunto”.

 

                                                                                                                            

 

                                Terza fase

 

La terza fase, la più delicata, è costituita dall’incontro congiunto tra vittima ed autore del reato.

Il Mediatore apre l’incontro, accogliendo le parti ma mantenendo un comportamento professionale, nell’ottica della totale terzietà.
 
Il Mediatore, innanzitutto, spiega alle parti che non è un Giudice, non è un Arbitro, non emette pareri, giudizi, né, tanto meno, Sentenze. Chiarisce di essere un facilitatore del dialogo tra le parti, quindi le rende edotte del loro ruolo, informandole che possono abbandonare in qualsiasi momento la procedura e, infine, le sollecita a descrivere i fatti che le hanno viste coinvolte, a esprimere le proprie emozioni legate al reato, precisando, altresì, che tutto ciò che verrà detto in quella sede, rimarrà rigorosamente segreto.
 
Quando le parti hanno avuto la possibilità di raccontarsi, tocca al Mediatore garantire alle stesse uno spazio di discussione, all’interno del quale ogni parte può porre all’altra domande importanti.
 
Solo dopo che il livello fattuale e quello emozionale siano stati affrontati, anche con la riflessione sugli effetti e la motivazione del reato, il Mediatore inizia la propria opera per tentare di addivenire ad una conciliazione tra le parti, che andrà ratificata con la sottoscrizione di un verbale recante la remissione della querela e la conseguente accettazione della remissione della querela stessa.
 

Spesso, per la complessità dei temi trattati, si può ricorrere alla redazione di un contratto, nel quale vanno inseriti i termini della conciliazione; il contratto può far riferimento anche al futuro regolamento dei rapporti tra le parti.

 

                                                                                                                            

 

                                Quarta fase

 

 
In questa fase il Mediatore relazionerà sul caso, il quale verrà restituito al Giudice con le conclusioni risultanti dal verbale.

In caso di conciliazione riuscita, il Giudice emetterà i relativi provvedimenti, in caso contrario disporrà per il prosieguo del Giudizio.

 

 
E’ proprio nell’ambito della Mediazione penale che ADR Concilmed sta seguendo un percorso che mira a sensibilizzare e coinvolgere le Istituzioni, al fine di perseguire l’obiettivo cardine, volto all’affermazione della Giustizia riparativa.
Le parti che aderiscono al tentativo di conciliazione innanzi ad ADR Concilmed sulla scorta dell’invito formulato dal Giudice devono:
 

1= Sottoscrivere il modulo di adesione alla procedura;

2= Sottoscrivere il consenso informato;

3= Effettuare il versamento del contributo;

4= Fornire le proprie generalità ed i propri recapiti;

5= Nominare eventuali rappresentanti;

6= Comparire personalmente ed eventualmente accompagnati dai propri rappresentanti, il giorno ed all’ora che verrà loro comunicata per l’esperimento del tentativo di conciliazione.

 

 

 
 


 
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01/10/2007
Mediazione penale
Il D.Lgs. n. 274/00 prevede (art. 29) che, quando il reato è perseguibile a querela, il giudice di pace promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di strutture pubbliche o private.
20/07/2007
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