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Dettaglio articolo
Danni da circolazione e condomino rinviati: INVITIAMO I GIUDICI AD INVITARCI ALLA MEDIAZIONE
Dopo la proroga di 12 mesi il termine di cui all'art. 24 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, gli Organismi pubblici, ma soprattutto i privati, che tante risorse hanno investito nella mediazione, sia in termini economici che di risorse umane, avvertono la necessità di icorrere a tutto quanto previsto dalla norma al fine di rendere sin da ora operativa la mediazione anche nelle materie ggetto di proroga.
Ecco farsi strada il convincimento che, per procedere all'esperimento di procedure di mediazione nelle materie, oggi ancora ancora facoltative per effetto del rinvio sancito nel milleproroghe, resta la Mediazione delegata: LA PAROLA PASSA AI GIUDICI, ma ognuno di noi, operatori nella mediazione, dovrà attivarsi in tutte le sedi giudiziarie, invitando i Giudici ad invitare le parti ad esperire un procedimento di mediazione, laddove se ne ravvisi l'opportunità e/o la necessità.
In più di un caso abbiamo rilevato l’opportunità di fruire dello strumento previsto dal secondo comma dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, laddove si prevede che: . Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. //
L'ipotesi è quella della pendenza di un giudizio innanzi ad un Organo Giurisdizionale e che tale giudizio sia ancora nella fase istruttoria. E', questa, l'ipotesi di mediazione delegata che definirei compiuta, consistente nell'invito formulato dal Giudice e nella contestuale accettazione dell'invito stesso, effettuata dalle parti: il procedimento alternativo a quello giurisdizionale può iniziare. Ma se il Giudice, nel corso dell'istruttoria, non dovesse procedere a formulare l'invito alle parti, quale possibilità avrebbero, queste, di accedere alla mediazione? Ricordiamo che il Giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitarle a tentare la mediazione; il "può" sta evidentemente a significare che nessun obbligo è posto a carico del Giudice, il quale,come si diceva, può formulare l'invito, ma può anche pronunciarsi in merito alla carenza o inesistenza dei presupposti necessari al fine di invitare le parti a mediare; può, infine, non pronunciarsi affatto in merito all'ipotesi in esame, senza punto considerarla quale valida possibilità di soluzione della controversia. Ed è proprio in tale ultima fattispecie che le parti si trovano in una condizione di quasi impotenza, una condizione che, pur in costanza della loro volontà di voler fruire della possibilità di pervenire alla soluzione della lite utilizzando i nuovi strumenti giuridici e, quindi, procedere alla mediazione, sono impossibilitate a farlo per "mancata pronuncia" dell'Autorità Giudiziaria. Forniamo, di seguito, una bozza di verbale di udienza contenente l'istanza al Giudice ad opera della parte attrice o convenuta o, congiuntamente, di entrambe, a volersi pronunciare in merito alla possibilità di invitare le parti ad accedere ad un procedimento di mediazione. E’ presente l’Avv. [NOME AVVOCATO], procuratore della parte [ATTRICE/CONVENUTA], il quale formula istanza all’Ill.mo Sig. Giudice affinchè, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, voglia, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 5 comma 2 del D.Lgs. 04/03/2010 n. 28 e qualora ne ricorrano i presupposti, invitare le parti stesse a procedere alla mediazione presso un Organismo iscritto al Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione, tenuto dal Ministero della Giustizia e presente sul territorio. Nella fattispecie indica, quale Organismo individuato, ADR Concilmed, con sede in Napoli, alla Via Pomponio Gaurico, 21. |
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PER I GIUDICI di PACE
ADR Concilmed è disponibile alla gestione di tentativi di conciliazione in materia penale nei casi prvisti dall'Art. 5 comma 2 del D.Lgs. 28/2010, nonchè dall'Art. 29 4° comma del DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000 n. 274 23/02/2008
FORMAZIONE
ADR Concilmed è accreditata presso il Ministero della Giustizia a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 del D.M. 23 luglio 204 n. 222 in ambito societario 18/03/2008
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ADR Concilmed è iscritta al n. 16 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di Conciliazione, con Decreto del 26.09.2007 emesso dal Direttore Generale del Ministero della Giustizia. 01/10/2007
Mediazione penale
Il D.Lgs. n. 274/00 prevede (art. 29) che, quando il reato è perseguibile a querela, il giudice di pace promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di strutture pubbliche o private. 20/07/2007
Convenzioni
ADR Concilmed è disponibile alla stipula di convenzioni con Enti, Studi Professionali, Operatori del diritto per la gestione di tentativi di conciliazione 19/07/2007 In Evidenza
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