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ADR Concilmed è abilitata dal Ministero della Giustizia a gestire procedure di mediazione
E', altresì, accreditata a tenere corsi di formazione ai sensi del D.M. 180/2010
ADR Concilmed è iscritta al n. 16 del Registro degli Organismi presso il Ministero della Giustizia
ADR Concilmed è iscritta al n. 28 dell'Elenco Enti Formatori presso il Ministero della Giustizia
 
 
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Dettaglio articolo
Danni da circolazione e condomino rinviati: INVITIAMO I GIUDICI AD INVITARCI ALLA MEDIAZIONE
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Dopo la proroga di 12 mesi il termine di cui all'art. 24 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, gli Organismi pubblici, ma soprattutto i privati, che tante risorse hanno investito nella mediazione, sia in termini economici che di risorse umane, avvertono la necessità di icorrere a tutto quanto previsto dalla norma al fine di rendere sin da ora operativa la mediazione anche nelle materie ggetto di proroga.
 
Ecco farsi strada il convincimento che, per procedere all'esperimento di procedure di mediazione nelle materie, oggi ancora ancora facoltative per effetto del rinvio sancito nel milleproroghe, resta la Mediazione delegata: LA PAROLA PASSA AI GIUDICI, ma ognuno di noi, operatori nella mediazione, dovrà attivarsi in tutte le sedi giudiziarie, invitando i Giudici ad invitare le parti ad esperire un procedimento di mediazione, laddove se ne ravvisi l'opportunità e/o la necessità.
 

In più di un caso abbiamo rilevato l’opportunità di fruire dello strumento previsto dal secondo comma dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, laddove si prevede che:

. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

//

L'ipotesi è quella della pendenza di un giudizio innanzi ad un Organo Giurisdizionale e che tale giudizio sia ancora nella fase istruttoria.

 
In questo caso viene espressamente prevista l'ipotesi che il Giudice, visto l'Art. 5 comma 2 del decreto n. 28/2010, possa invitare le parti a "procedere alla mediazione".
In tale ipotesi il convenuto, in uno con l'attore, può aderire all'invito formulato dal Giudice ed attivare un procedimento congiunto di mediazione c.d. delegata dal Giudice.

E', questa, l'ipotesi di mediazione delegata che definirei compiuta, consistente nell'invito formulato dal Giudice e nella contestuale accettazione dell'invito stesso, effettuata dalle parti: il procedimento alternativo a quello giurisdizionale può iniziare.

Ma se il Giudice, nel corso dell'istruttoria, non dovesse procedere a formulare l'invito alle parti, quale possibilità avrebbero, queste, di accedere alla mediazione?

Ricordiamo che il Giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitarle a tentare la mediazione; il "può" sta evidentemente a significare che nessun obbligo è posto a carico del Giudice, il quale,come si diceva, può formulare l'invito, ma può anche pronunciarsi in merito alla carenza o inesistenza dei presupposti necessari al fine di invitare le parti a mediare; può, infine, non pronunciarsi affatto in merito all'ipotesi in esame, senza punto considerarla quale valida possibilità di soluzione della controversia.

Ed è proprio in tale ultima fattispecie che le parti si trovano in una condizione di quasi impotenza, una condizione che, pur in costanza della loro volontà di voler fruire della possibilità di pervenire alla soluzione della lite utilizzando i nuovi strumenti giuridici e, quindi, procedere alla mediazione, sono impossibilitate a farlo per "mancata pronuncia" dell'Autorità Giudiziaria.

La falla determinatasi nell'impianto normativo sembra destinata a dover essere sanata dalle parti stesse, alle quali non appare preclusa in alcun modo la possibilità di formulare istanza verbale al Giudice affinchè voglia verificare, qualora ne ravvisi l'opportunità, l'esistenza dei presupposti sanciti dalla norma al fine di invitarle ad esperire un tentativo di conciliazione tramite un procedimento di mediazione.
Nel caso da noi preso in esame, quindi, riteniamo che sia opportuno e legittimo l'invito ad invitare, che le parti in giudizio possono formulare al Giudice che non si sia espresso, motu proprio, in merito all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 28/2010.
 

Forniamo, di seguito, una bozza di verbale di udienza contenente l'istanza al Giudice ad opera della parte attrice o convenuta o, congiuntamente, di entrambe, a volersi pronunciare in merito alla possibilità di invitare le parti ad accedere ad un procedimento di mediazione.

 
 Verbale di Udienza

E’ presente l’Avv. [NOME AVVOCATO], procuratore della parte [ATTRICE/CONVENUTA], il quale formula istanza all’Ill.mo Sig. Giudice affinchè, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, voglia, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 5 comma 2 del D.Lgs. 04/03/2010 n. 28 e qualora ne ricorrano i presupposti, invitare le parti stesse a procedere alla mediazione presso un Organismo iscritto al Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione, tenuto dal Ministero della Giustizia e presente sul territorio. Nella fattispecie indica, quale Organismo individuato, ADR Concilmed, con sede in Napoli, alla Via Pomponio Gaurico, 21.

 
Questo è lo schema del verbale - tipo solitamente adottato dai Legali che intendono individuare in ADR Concilmed l'Organismo presso il quale esperire il procedimento; è ovvio che ognuno potrà individuare l'Organismo di propria "fiducia"; l'importante è procedere in questo modo, individuando qualsiasi Organismo iscritto al Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al fine di sensibilizzare gli Organi Giudicanti ad applicare l'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 28/2010.
 
Alla luce di quanto su espresso, ADR Concilmed
 
AUSPICA
che gli Avvocati che abbiano percepito e recepito l'importanza e la valenza che il procedimento di mediazione assume ai fini di un effettivo snellimento procedurale, nel comune interesse del Professionista, del cliente, della società tutta:
 
PROCEDANO
in tutte le sedi Giudiziarie ad imprimere al proprio contenzioso una decisa svolta verso procedure più snelle, economiche, agevoli, satisfattorie, volte alla effettiva tutela dei reali bisogni e degli effettivi interessi delle parti in conflitto e che, conseguentemente:
 
I N V I T I N O
il Giudice investito della causa a voler, a sua volta, invitare le parti ad esperire un tentativo di conciliazione attivando una procedura di mediazione.
 
ADR Concilmed è disponibile a fornire supporto logistico ed operativo a tutti i Legali che gliene facciano richiesta anche tramite la compilazione e l'invio del form sottostante.
 

 
 
 

Schema di procedura di Mediazione Delegata dal Giudice ex art. 5 comma 2 D.Lgs. 28/2010 Download



 
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