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TABELLA DELLE DIFFERENZE
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I punti innovativi del testo definitivo

Cosa prevedeva

la norma di Ottobre 2009

1

Il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile nell’ipotesi di omessa informativa

In precedenza era da ritenersi nullo

2

Al comma 1 dell’art. 5 è stata introdotta, quale materia in cui vige l’obbligatorietà del preventivo esperimento del tentativo di mediazione, anche il danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

In precedenza tale materia non era stata prevista tra quelle per cui vige l’obbligatorietà dell’esperimento del tentativo

3

Art. 5 comma 1 – Chi intende esercitare in giudizio un’azione … è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione

In precedenza: chi intende … deve esperire

4

L’improcedibilità deve essere rilevata d’ufficio dal Giudice non oltre la prima udienza

In precedenza … può essere rilevata

5

Art. 6: Il procedimento ha una durata non superiore a 4quattro mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione …. e, anche nei casi in cui il Giudice dispone il rinvio della causa …. non è soggetto a sospensione feriale

In precedenza mancava tale previsione

6

Art. 8 comma 2 – Il procedimento si svolge … presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo

Il procedimento si svolge … presso la sede dell’organismo di mediazione.

7

Art. 8 comma 5 – Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’at. 116, secondo comma, c.p.c.

In precedenza tale previsione mancava

8

Art. 10 – Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a séguito dell'insuccesso della mediazione. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale.

9

Art. 10 comma 2 - Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni rese e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni e sulle informazioni conosciute nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità

10

Art. 11 comma 1 - Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.

 

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo, sottoscritto dalle parti. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore formula una proposta di conciliazione dopo averle informate delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 . L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

11

Art. 11 comma 2 - La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

 

. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.



12

Art. 11 comma 3 - Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L’accordo raggiunto, anche a séguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Se tutte le parti aderiscono alla proposta, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

13

Art. 11 comma 4 - Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo

14

Art. 16 comma 3 - Ai fini dell’iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l’idoneità del regolamento

Formulazione non prevista

15

Art. 16 comma 6 - L’istituzione e la tenuta del registro e dell’elenco dei formatori avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Formulazione non prevista

16

Art. 17 comma 3 - Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

 

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 51.646 euro.

17

Art. 20 comma 1 - Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

 

1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi di conciliazione di cui all'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3.

18

Art. 23 comma 2 - Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, che sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

 

Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.

19

Art. 24 Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.

 

. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi iniziati a decorrere dalla stessa data.

 
 


 
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