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Approvato il Decreto attuativo dell'Art. 60 L. 69/2009
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Nel Consiglio dei Ministri n. 83

 
 
 
APPROVATO IN VIA DEFINITIVA

IL DECRETO ATTUATIVO

DELL'ART. 60 l. 69/2009

 Dal sito www.governo.it

Il Consiglio dei Ministri convocato per il giorno 19 Febbraio 2010, ha approvato,  tra gli altri,  il seguente ordine del giorno:

 

- DECRETO LEGISLATIVO:

 

Attuazione dell’articolo 60 della legge n. 69 del 2009, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (GIUSTIZIA)

 

Dopo aver superato il vaglio delle competenti Commissioni camerali, lo schema del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui all'art. 60 L. 69/2009, è tornato all'esame del C.D.M. per la definitiva approvazione.

 

COMUNICATO STAMPA DEL GOVERNO:

 

"Il Consiglio ha poi approvato i seguenti provvedimenti:

 

su proposta del Ministro della giustizia, Angelino Alfano:

 

- un decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69 del 2009 in materia di processo civile, riforma la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione di tutte le controversie in materia civile e commerciale, con obiettivi di deflazione dei processi e diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative. Il decreto, inoltre, adegua la legislazione ad alcune norme comunitarie che disciplinano la mediazione. Il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari"

 

ALCUNI PUNTI SALIENTI DEL DECRETO

 

- Sarà annullabile e non nullo il contratto tra l'Avvocato che ha omesso di fornire l'informativa ed il proprio cliente;

- Tra le materie obbligatorie verrà ricompresa anche la Responsabilità civile auto;

- L'esperimento del tentativo di mediazione diventerà obbligatorio, nelle materie per cui è previsto,  dopo 12 mesi dall'enytaya in vigore della norma;

- Il mediatore non sarà obbligato a formulare un'ipotesi conciliativa se non su istanza concorde delle parti.

 

Schema decreto

Relazione illustrativa

Slides del Ministero della Giustizia

 

 

 

I punti controversi vertevano eminentemente su:

 

1- obbligatorietà dell'esperimento del preventivo tentativo di conciliazione a pena di improcedibilità dell'eventuale futura azione.

Sono diverse le correnti di pensiero sulle quali hanno espresso il proprio autorevole parere Organi Istituzionali, quali il CSM, il CNF, l'OUA, la Commissione Giustizia Camera dei Deputati e la Commissione Giustizia Senato.

 

2- L'informativa che l'avvocato deve rendere al proprio assistito nel primo colloquio, in merito alla possibilità, nell'ipotesi di mediazione facoltativa, di potersi avvalere del procedimento di mediazione e delle facilitazioni fiscali previste dagli Artt. 17 e 20 dello schema di decreto del 28/10/09. Per il Governo l'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto, a pena di nullità del contratto concluso con l'assistito.

Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.

Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Sulla scorta del parere fornito da Organi istituzionali, per contro, dall'omissione di tale atto, deriverebbe esclusivamente un illecito disciplinare a carico dell'avvocato inadempiente.

 

 3- La II Commissione Senato ha formulato l'ipotesi di istituire una sorta di competenza territoriale per gli Organismi deputati a gestire controversie stragiudiziali, limitando tale competenza alla "presenza della sede dell'Organismo di conciliazione nell'ambito del circondario del tribunale competente per la causa di merito e, solo in via subordinata, del distretto della Corte d'appello nel quale è ricompresa la circoscrizione del tribunale stesso".

 

Di seguito, cliccando sui relativi links, si possono leggere i pareri resi.

 

Parere CSM

Parere CNF

Parere OUA

Parere II Commissione Senato

Parere AIGA

Parere Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti

Osservazioni da noi proposte al parere OUA

 
 


 
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