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Dettaglio articolo
COME DIVENTARE MEDIATORE
COME SI DIVENTA MEDIATORI
Ai sensi del D.M. 180/2010 Il D.M. 180/2010, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha ridisegnato integralmente i requisiti di cui devono essere in possesso i Mediatori per poter gestire procedure di mediazione finalizzata alla conciliazione. Ricordiamo che il D.M. 222/2004, rimasto in vigore in via transitoria fino al 4 Novembre, prevedeva quattro modalità ben precise per diventare Conciliatori Professionisti e, pertanto, a tal fine, occorreva alternativamente: Ø Essere professori universitari in discipline economiche o giuridiche; Ø Essere professionisti iscritti in albi nelle medesime materie (economiche o giuridiche), con una anzianità di iscrizione di almeno 15 anni Ø Essere magistrati in quiescenza Ø Essere muniti di una specifica formazione acquisita in corsi della durata minima di 40 ore, tenuti da soggetti accreditati presso il Ministero (università , enti pubblici, Organismi privati riconosciuti etc). Il D.M. 180, nella sua articolazione, ha introdotto requisiti del tutto nuovi rispetto a quelli previsti dall’abrogata normativa, determinando, in diversi articoli che tenteremo di comparare, le nuove modalità per acquisire i requisiti del già conciliatore professionista, oggi, più semplicemente, Mediatore. 1= POSSESSO DEL TITOLO Per poter acquisire la qualifica di Mediatore, occorre: a) Essere in possesso di diploma di laurea, almeno triennale. Viene quindi a cadere il primo limite posto dal DM 222/2004, in base al quale solo chi fosse in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche o economiche o ad esse equipollenti, potesse diventare conciliatore. Oggi l’accesso alla professione di Mediatore è aperta praticamente a tutti coloro che siano in possesso di un diploma di laura, ALMENO TRIENNALE e con ciò il Legislatore ha inteso allargare la possibilità di accedere a questa professione a numerose categorie professionali; vengono subito in mente, ad esempio, i medici, gli ingegneri, gli architetti, i biologi, i filosofi, i laureati in lettere, in lingue, nonché tutti coloro che siano in possesso di lauree di durata triennale. E’ una grande ed importante apertura che è destinata a creare sbocchi occupazionali di enorme, immensa portata e a conferire a categorie professionali fino ad oggi escluse, la possibilità di entrare nel mondo della mediazione. In alternativa: b) Essere iscritto ad un Ordine o ad un Collegio Professionale. Tale possibilità consente anche a coloro che siano in possesso di un diploma di scuola superiore, purchè iscritti all’Ordine o Collegio di appartenenza, di accedere alla professione di Mediatore. E’ subito evidente che potranno diventare Mediatori: i geometri, i periti industriali, gli agronomi, i ragionieri e tante altre categorie professionali prima nient’affatto considerate dalla norma. 2= ACQUISIZIONE DELLA FORMAZIONE Bisogna, a questo punto, procedere all'acquisizione di un'idonea formazione e, a tal proposito, per determinare i requisiti formativi necessari, occorre in primis attuare una differenziazione tra coloro che non abbiano mai frequentato un corso di formazione per conciliatori professionisti e coloro che, per contro, ne abbiano frequentato uno svolto ai sensi del D.M. 222/2004. a) Chi non ha mai svolto un corso per conciliatore professionista e sia in possesso del requisito di cui al capo 1= (laurea almeno triennale o iscrizione ad Ordine o Collegio Professionale), deve: ü Frequentare un percorso formativo della durata di almeno 50 ore presso un Ente accreditato e svolgere le seguenti materie: metodologia delle procedure conciliative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative a tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice,
efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di
conciliazione,
compiti e responsabilità del mediatore. b) Chi è già iscritto agli elenchi di uno o più Organismi di Mediazione deve: acquisire, entro sei mesi dalla pubblicazione del D.M., ovvero entro il 05.05.2011, i requisiti, anche formativi, previsti dal D.M. 180/2010 o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno 20 procedure di mediazione, di cui almeno 5 concluse con esito positivo. A tal proposito occorre effettuare un’ulteriore differenziazione tra: 1. Coloro che hanno frequentato un corso della durata minima di 40 ore ai sensi del D.M. 222/2004 Devono integrare la propria formazione, frequentando un corso integrativo della durata di almeno 10 ore 2. Magistrati in quiescenza, Professori universitari, Professionisti con iscrizione ultraquindicennale all’Ordine di appartenenza Queste figure non sono contemplate nella recente normativa e, pertanto, dovranno partecipare ad un corso formativo di almeno 50 ore o, in alternativa, dichiarare di aver svolto almeno 20 procedimenti di mediazione, di cui almeno 5 conclusi con esito positivo. |
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ADR Concilmed è disponibile alla gestione di tentativi di conciliazione in materia penale nei casi prvisti dall'Art. 5 comma 2 del D.Lgs. 28/2010, nonchè dall'Art. 29 4° comma del DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000 n. 274 23/02/2008
FORMAZIONE
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Mediazione penale
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ADR Concilmed è disponibile alla stipula di convenzioni con Enti, Studi Professionali, Operatori del diritto per la gestione di tentativi di conciliazione 19/07/2007 In Evidenza
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