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Dettaglio articolo
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
"Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366"
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa' commerciali, nonche' nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12 della legge di delega; Visto in particolare l'articolo 12 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente i procedimenti in materia di diritto societario e i procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2002; Visto il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive; E m a n a Titolo Art. 1. 1. Si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le controversie, incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, relative a: 2. Restano ferme tutte le norme sulla giurisdizione. Spettano esclusivamente alla corte d'appello tutte le controversie di cui agli articoli 145 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 195 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3. Salvo che nelle controversie di cui al comma 1, lettera e), il tribunale giudica in composizione collegiale. Nelle azioni promosse da o contro associazioni rappresentative dei consumatori e dalle camere di commercio il tribunale giudica in composizione collegiale anche se relative alle materie di cui al comma 1, lettera e). 4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili. 5. Quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di cui al comma 1 e' stata proposta in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone con ordinanza il mutamento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo; dalla comunicazione dell'ordinanza decorrono, se emessa a seguito dell'udienza di prima comparizione, i termini di cui all'articolo 6 ovvero, in ogni altro caso, i termini di cui all'articolo 7; restano ferme le decadenze gia' maturate. Titolo VI Art. 38. 1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 1 del presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresi' la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro. 3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennita' spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 39. Art. 39. 1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 2. Il verbale di conciliazione e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro. 3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonche' i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati. 4. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. 5. Le tabelle delle indennita', determinate a norma del presente articolo, debbono essere allegate al regolamento di procedura. Art. 40. 1. I regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza del procedimento e modalita' di nomina del conciliatore che ne garantiscano l'imparzialita' e l'idoneita' al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. 2. Il procedimento di conciliazione, ove le parti non raggiungano un accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali e' disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore da' atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il conciliatore da' altresi' atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione. 3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, ne' possono essere oggetto di prova testimoniale. 4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma dell'articolo 38 produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. La decadenza e' impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui al comma 2 presso la segreteria dell'organismo di conciliazione. 5. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, puo' escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e puo' anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente. 6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della societa' prevedano una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto. Il processo puo' essere riassunto dalla parte interessata se l'istanza di conciliazione non e' depositata nel termine fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di riassunzione e' allegato il verbale di cui al comma 2. In ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a norma dell'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione. 7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione dell'organismo di conciliazione nel registro di cui all'articolo 38. 8. Se la conciliazione riesce e' redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale, previo accertamento della regolarita' formale, e' omologato con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Titolo VII Art. 41. 1. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriormente vigenti; si applica comunque l'articolo 24 alle domande cautelari proposte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Alle modifiche deliberate a norma degli articoli 223-bis e 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, per adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo non si applica l'articolo 34, comma 6. Art. 42. 1. Il Ministero della giustizia approva uno o piu' modelli, anche telematici, per la rilevazione degli elementi necessari alla periodica elaborazione del dato statistico concernente la durata media dei singoli procedimenti giurisdizionali di cui al presente decreto legislativo. Dei suddetti modelli sono provvisti gli uffici di cancelleria dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte Suprema di Cassazione. 2. Il presidente del tribunale, il Presidente della corte d'appello e il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione curano che, secondo le indicazioni contenute dal decreto ministeriale di approvazione dei modelli di raccolta dei dati, questi ultimi siano tempestivamente comunicati al Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia ne garantisce la piu' ampia conoscibilita', anche in forme disaggregate e comparative, e informa annualmente il Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Nell'intervento del procuratore generale della Repubblica nel corso delle assemblee generali, tenute a norma dell'articolo 93, primo comma, n. 1), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' offerta specificamente notizia dei dati in questione. Art. 43. 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004. |
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